Information & Communication Technology  ·  +39 0422 300 414
City Center srl City Center srl
Soluzioni → Servizi informatici Servizi web Sviluppo software Tecnologie Blog

Il 2 agosto 2026 l’AI Act entrerà in piena operatività per i sistemi ad alto rischio. Ci saranno obblighi di documentazione e di registrazione, oltre alla supervisione umana.
L’allegato III dell’AI Act elenca le 8 aree considerate ad alto rischio:
• Biometria remota;
• Infrastrutture critiche;
• Istruzione e formazione professionale;
• Selezione personale e gestione lavoratori;
• Accesso a servizi essenziali;
• Forze dell’Ordine;
• Migrazione e asilo;
• Amministrazione della giustizia.

Per un’azienda di solito gli ambiti che possono essere considerati ad alto rischio sono due: la selezione del personale e la classificazione dei clienti.
Per altri usi dell’intelligenza artificiale in azienda, come creazione di immagini, scrittura di articoli, chatbot sul sito, etc., è sufficiente, per essere a norma, dichiarare che il servizio, l’articolo, o l’analisi sono stati prodotti da / con l’aiuto di uno strumento di intelligenza artificiale.

Cosa deve fare chi non rientra nell’Allegato III, ma utilizza l’AI in azienda

Entro il mese di luglio 2026 è obbligatorio aver completato la mappatura dell’utilizzo dell’AI.
A questo scopo si dovrà preparare una tabella che riporti i nomi degli strumenti AI impiegati, a che scopo vengono utilizzati, dove vengono usati e chi li ha forniti.
Bisogna poi preparare un documento, da condividere con tutto il personale aziendale, su qual è la politica aziendale in materia di Intelligenza Artificiale.
Infine, è necessario fornire a tutti coloro che utilizzano l’AI un percorso di formazione (AI literacy). Tutti i dipendenti che usano sistemi AI devono avere una competenza approfondita secondo il ruolo. Di base è necessario che vi sia consapevolezza su cosa è l’AI, come funziona e quali rischi comporta.

Cosa deve fare chi rientra nell’Allegato III

È considerata ad alto rischio un uso dell’AI che prenda o influenzi decisioni che riguardano persone (assunzioni, accesso a servizi, credito, valutazioni).
Oltre a quanto previsto per le classi a basso rischio, sarà necessario definire ruoli e responsabilità e documentare cosa si fa in materia di risk management, qualità dei dati, registro dei log, supervisione umana, cybersecurity.

Nota: l'articolo è da intendersi come divulgativo, controllare le prescrizioni di legge (per esempio: Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025; Digital Omnibus europeo)

L’immagine di copertina è stata creata dall’intelligenza artificiale

Pulsante di recesso obbligatorio dal 19 giugno: cosa cambia per chi vende online

Se gestisci un e-commerce, un marketplace o una piattaforma di abbonamenti rivolta ai consumatori italiani, da questo mese c’è una novità che non puoi ignorare: dal 19 giugno 2026 è entrato in vigore l’obbligo del cosiddetto “pulsante di recesso”. Non si tratta di un semplice adeguamento grafico, ma di un nuovo requisito normativo che riguarda direttamente l’interfaccia del tuo sito o della tua app.

Vediamo insieme cosa prevede la legge, chi è coinvolto e cosa rischia chi non si adegua.

Da dove nasce l’obbligo

La novità arriva dalla Direttiva (UE) 2023/2673, adottata dal Parlamento europeo il 22 novembre 2023. L’Italia l’ha recepita con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026, che ha introdotto nel Codice del Consumo il nuovo articolo 54-bis.

Il decreto è entrato in vigore nell’ordinamento italiano il 23 gennaio 2026, ma l’applicazione operativa dell’obbligo per gli e-commerce è scattata solo il 19 giugno 2026: da quella data, i contratti conclusi online devono poter essere annullati anche attraverso una funzione digitale dedicata, integrata direttamente nel sito o nell’app con cui è stato fatto l’acquisto.

L’idea di fondo è semplice: se comprare online richiede pochi clic, anche ripensarci dovrebbe essere altrettanto immediato.

Chi deve adeguarsi

L’obbligo non riguarda tutti i siti indistintamente, ma si applica in modo specifico a chi conclude contratti a distanza con consumatori privati (B2C) tramite un’interfaccia digitale. Rientrano quindi:

Per i siti con modello misto B2B/B2C, l’obbligo vale solo per la parte di transazioni rivolte ai consumatori finali. Restano invece esclusi i contratti conclusi per telefono o tramite vendita porta a porta, perché la norma riguarda esclusivamente i contratti stipulati attraverso un’interfaccia online.

Come deve funzionare il pulsante di recesso

Il nuovo articolo 54-bis non si limita a chiedere un generico bottone: descrive un vero e proprio percorso strutturato, che deve prevedere almeno due fasi.

1. Avvio della procedura. Il consumatore deve poter attivare il recesso attraverso un processo guidato, inserendo o confermando alcuni dati essenziali: nome, riferimenti del contratto (ad esempio numero d’ordine e beni acquistati) e un indirizzo e-mail o altro mezzo elettronico per ricevere la conferma.

2. Conferma esplicita. Segue un passaggio di verifica obbligatorio — la “conferma del recesso” — pensato per rendere l’azione consapevole e ridurre gli invii accidentali. Solo dopo questa attivazione la dichiarazione viene trasmessa al venditore.

Una volta completata la procedura, il venditore deve inviare senza ritardo un avviso di ricevimento su supporto durevole (tipicamente via e-mail). Il recesso si considera validamente esercitato nel momento in cui la dichiarazione viene inviata entro i termini previsti, indipendentemente dalla successiva conferma da parte del venditore.

Sul piano pratico, questo significa avere un pulsante ben visibile — con una dicitura chiara, ad esempio “Recedi dal contratto” — collocato nell’area riservata del cliente (tipicamente nella sezione “I miei ordini” e nel dettaglio di ogni ordine), attivo per tutto il periodo utile all’esercizio del recesso, generalmente 14 giorni dalla consegna.

È importante sottolineare che questa nuova funzione digitale non sostituisce gli altri strumenti già previsti (email, PEC, modulo di recesso): li affianca, offrendo al consumatore un’ulteriore modalità, più rapida e coerente con il modo in cui oggi si conclude un acquisto online.

Cosa rischia chi non si adegua

Le conseguenze della mancata conformità sono concrete e toccano due fronti.

Estensione automatica del diritto di recesso. Dal 19 giugno, l’informativa precontrattuale sul diritto di recesso deve indicare anche l’esistenza e la collocazione della funzione digitale ex art. 54-bis. Se l’informativa non è completa, il termine di recesso non è più di 14 giorni: si estende automaticamente a 12 mesi e 14 giorni, senza bisogno che il cliente faccia causa o che intervenga l’Autorità Garante. Su un sito che genera cento ordini al mese, questo significa avere, dopo un anno, centinaia di ordini ancora potenzialmente recedibili, anche su prodotti già utilizzati.

Sanzioni per pratiche commerciali scorrette. Un percorso di recesso poco chiaro o difficile da completare può configurare una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 27 del Codice del Consumo, con sanzioni AGCM che possono arrivare fino a 10 milioni di euro nei casi più gravi. Un precedente recente riguarda proprio un’importante piattaforma di viaggi online, sanzionata a gennaio 2026 per pratiche di iscrizione poco trasparenti e ostacoli al recesso.

Un obbligo che può diventare un vantaggio

Adeguarsi al nuovo art. 54-bis non richiede solo un intervento tecnico sul sito: significa rivedere l’esperienza utente, i processi di reso, il customer care e le condizioni generali di vendita, aggiornando anche l’informativa precontrattuale. È un lavoro che tocca insieme area legale, sviluppo e marketing.

Chi si muove per tempo, però, può trasformare questo obbligo normativo in un punto di forza: un percorso di recesso semplice e trasparente aumenta la fiducia del cliente e migliora la reputazione del brand, esattamente come un checkout curato migliora le conversioni in fase di acquisto.


Il tuo e-commerce è già a norma?

Se il tuo sito non dispone ancora di una funzione di recesso conforme all’art. 54-bis, il momento di agire è adesso: ogni giorno di ritardo espone la tua attività al rischio di sanzioni e all’estensione automatica dei termini di recesso su tutti i nuovi ordini.

Contatta City Center: il nostro team può implementare per te il pulsante di recesso a norma di legge — pulsante ben visibile, doppio step di conferma e ricevuta automatica inclusi — mettendo il tuo e-commerce in regola in tempi rapidi e senza stravolgere l’esperienza dei tuoi clienti.

📩 Scrivici oggi stesso per adeguare il tuo sito in modo semplice, veloce e a prova di sanzioni.

Riprendiamo un tema “caldo”, già trattato in un altro articolo.

L’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha recentemente pubblicato le linee guida sull’accessibilità per i servizi digitali, in allineamento con quanto previsto dall’European Accessibility Act (EAA).

Le disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che verte sui requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, sono effettive a decorrere dal 28 giugno 2025.

I siti web rientrano nell’ambito di applicazione del decreto e l’azienda che, per dimensione o fatturato, rientri nella casistica dei soggetti obbligati, è tenuta a prendere i provvedimenti necessari affinché il proprio sito web sia conforme a quanto previsto dalle Linee Guida per l’accessibilità dei contenuti Web (Web Content Accessibility Guidelines, in breve WCAG). Le WCAG si basano su quattro principi: il contenuto deve essere percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto.

Chi è obbligato

I soggetti obbligati devono fare in modo che i contenuti, le interfacce e le interazioni all’interno del sito siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e robusti.

Chi non è obbligato

Le microimprese, cioè le aziende con meno di 10 dipendenti o meno di 2 milioni di fatturato annuo.

Chi, comunque, dovrebbe

Ogni azienda che abbia a cuore tutti i potenziali utenti del proprio sito, compresi quelli con difficoltà sensoriali o cognitive, dovrebbe fare in modo da rendere i propri contenuti disponibili per tutti.

Per far ciò, non è necessario rielaborare completamente il sito internet, ma è sufficiente dotarsi del widget dell’accessibilità, che permette all’utente una gran varietà di modifiche per una migliore fruizione dei contenuti.

Cos’è il widget

Il widget dell’accessibilità è quel piccolo cerchio colorato con dentro la figura di un omino a braccia aperte. Cliccandoci sopra, si possono impostare delle variazioni di dimensione, contrasto, focus, etc., che rendono il sito utilizzabile anche da parte di chi abbia esigenze sensoriali o cognitive particolari.

I vantaggi del widget

L’azienda che inserisca questo elemento nel proprio sito web, non solo mette in atto una best practice che risponde alle normative che stanno emergendo, ma soprattutto dà prova di essere inclusiva e attenta ai bisogni speciali degli utenti, con un importante segnale che si riverbera sull’immagine aziendale.

City Center propone

Alle aziende che desiderano andare incontro a tutti i potenziali utenti del loro sito web, City Center propone – a un costo anch’esso accessibile – uno strumento che aiuta a rispettare gli standard WCAG ed EAA, che non viola la normativa GDPR e che fornisce al sito web sia il widget dell’accessibilità, sia la predisposizione del modello per la dichiarazione di accessibilità.

Cliccando sul widget, l’utente avrà a disposizione un pannello sul quale impostare delle modalità globali (p. es. per cecità, per epilessia, etc.) e 24 moduli per impostazioni singole.

Implementare un widget di accessibilità:

Contattaci subito per rendere inclusivo il tuo sito web!

 

Inizia oggi

Hai un progetto in mente?
Parliamone.

Raccontaci le tue esigenze: ti risponderemo entro 24 ore con una prima valutazione gratuita e senza impegno.